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Eutanasia e accanimento terapeutico

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    Madre Badessa
    00 20/02/2009 22:27

    Cominciamo col districarci nella legislazione attuale.

    Le norme interessate direttamente o indirettamente, propriamente od impropriamente nella discussine possono essere:
    -l’art. 32 della costituzione
    -l’art. 580 c.p. quando parla di aiuto al suicidio.
    -l’art. 579 c.p. che tratta dell’omicidio del consenziente.

    L’art. 32 della costituzione così dispone: “ nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
    Di fatto non ci sembra che qui si tratti di eutanasia, ma della richiesta del soggetto di non essere sottoposto ad un trattamento sanitario, o di non esservi più sottoposto, se questo era stato iniziato.

    A noi sembra chiaro che in quest’ ultimo caso il medico che interrompe il trattamento di seguito alla richiesta del paziente, non può essere imputato di alcun reato poiché deve rispettare il diritto costituzionalmente protetto del paziente di non essere obbligato ad alcun trattamento sanitario, salvo una disposizione di legge che lo imponga.

    Una norma del genere non può che essere una norma stabilita nell’interesse della collettività, come ad esempio una norma che imponga una vaccinazione generale per un territorio per una categoria ( neonati, bambini, lavoratori di una certa materia) soggetti ad epidemia o a diffusione della malattia.
    Così, ad esempio, quella proposta dall’attuale governo circa alimentazione ed idratazione che per fortuna non è stata approvata non aveva alcun requisito di necessità generale ed pertanto, in mancanza non poteva che essere considerata incostituzionale perché avrebbe violato un diritto costituzionalmente protetto senza la esistenza di un requisito necessario: l’ utilità per la collettività.
    Era evidente che la legge era voluta per marcare ed imporre un punto di vista del governo in un caso particolare, il che è singolare per un parlamento.

    Rimane naturalmente il dovere del medico, che desiste dal trattamento, di assistere il paziente sino alla sua fine alleviandogli, con la scienza che possiede, il dolore.
    A nostro avviso il medico che non desistesse commetterebbe reato per aver violato la volontà del paziente di non essere più curato.
    In forza di questa norma costituzionale si vuole regolamentare la manifestazione di volontà espressa dal soggetto oggi per un momento futuro in cui si trovasse nella impossibilità di esprimerla.

    Si tratta del cosiddetto testamento biologico visto che allo stato della legislazione nessun valore giuridico è dato ad un manifestazione scritta della volontà anche se espressa in maniera formale, poiché sarà necessario che un tutore, nominato da un giudice, venga da un giudice autorizzato a chiedere per il suo assistito la interruzione o il rifiuto della cura; caso già verificatosi, con le complicazioni che comporta e che abbiamo vissuto.
    Ben venga dunque una legge che semplifichi questa fattispecie ed in sostanza il godimento del diritto che la costituzione tutela.

    Altra cosa e diversa è l’eutanasia.
    Le norme della vigente legislazione che puniscono l’eutanasia sono l’art. 580 e l’art. 579 c.p.
    Le norme che nella vigente legislazione puniscono fattispecie che si riconducono a forme di eutanasia sono l’art. 580 e l’art. 579 c.p. Le individueremo bene esaminandole.

    L’art. 580 c.p. stabilisce che chiunque agevoli l’esecuzione del suicidio di una persona, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni.
    Ciò a prescindere che la morte sia stata una buona morte (eutanasia) o meno.
    Commette questo reato chi, conoscendo le intenzioni suicide del soggetto, gli fornisce il veleno, la pistola, anche semplici indicazioni ecc.

    "Ai fini dell'applicazione dell’ipotesi prevista dall'art. 579 c.p. (omicidio del consenziente), occorre che colui che provoca la morte si sostituisca all'aspirante suicida, pur se con il consenso di questi, assumendone in proprio l'iniziativa, oltre che sul piano della causazione materiale, anche su quello della generica determinazione volitiva. Il delitto previsto dall'art. 579 c.p. presuppone quindi un consenso della vittima valido, senza riserve, serio, esplicito, non equivoco e attuale (Cass., Sez. I, 13 novembre 1970, n. 1155, TV. 116725; Cass., Sez. I, 7 aprile 1989, n. 2501, TV. 183423; Cass, Sez. 1,27 giugno 1991, n. 8128, TV. 187999; Cass., Sez. 1,6 febbraio 1998, n. 3147, TV. 210190).
    Se mancasse tale consenso o non fosse validamente dato sarebbe omicidio.

    Nel caso dell’art.580 c.p. chi agisce è direttamente il suicida, nel caso dell’art, 579 c.p. chi agisce non è il consenziente ( cioè chi vuol morire ) ma una diversa persona (anche qui a prescindere che la morte sia una buona morte o meno).
    Siamo in un caso di eutanasia, ad esempio, ove il paziente che in forza de suo diritto di rifiutare i trattamenti (art. 32 costituzione) ne avesse ottenuto la sospensione, chiedesse ed ottenesse dalla struttura sanitaria o dal medico o da chiunque altro non solo, ove necessaria la assistenza per l’alleviazione del dolore che la naturale progressione della malattia gli porterà, ma anche una attivazione per accelerare la sua morte.

    Alla fine del medio evo era in uso un piccolo spadino detto “misericordia” che veniva usato per finire i cavalieri caduti in battaglia al fine di alleviarne le sofferenze dell’agonia: a loro modo una eutanasia data a chi avrebbe sofferto a lungo prima di morire, concepita quasi come un dovere morale da guerriero a guerriero.
    Accadeva che Ulrico, alla fine di una sanguinosa e crudele battaglia, si accorgesse di non avere più al proprio fianco l’amico Ildebrando, e tornasse sul campo per cercarlo tra centinaia di morti e centinaia di feriti, che nessuno poteva curare e che mescolavano i lamenti con i rantoli della morte, e che Ulrico trovasse Ildebrando tra questi agonizzante, che Ildebrando lo chiedesse o no Ulrico sentiva come suo dovere morale finire l’amico e compagno di battaglie per alleviargli le sofferenze; lo stesso comportamento si sarebbe aspettato da Ildebrando se la situazione fosse stata capovolta, lui Ulrico mortalmente ferito ed Ildebrando a cercarlo.
    L’atto veniva considerato un atto di misericordia da cui il nome dello spadino.



    Adesso che ci siamo perduta la cultura della misericordia, tale atto è solo da considerare “omicidio” od “omicidio del consenziente” se Ildebrando, col suo ultimo filo di voce aveva chiesto ad Ulrico di finirlo “per carità di Dio”.
    Se sulla richiesta di sospendere o non avere effettuati trattamenti, non ci sembra possano sorgere questioni, e quindi sulla norma che regolerà il testamento biologico (salvo che sulle modalità), sulla eutanasia i problemi ci sono.
    In contrasto sono due concezioni assolutamente differenti:
    -quella di chi ritiene che la vita ci è stata donata da un ente supremo e non ne possiamo disporre;
    -quella di chi ritiene che la propria vita è un fatto naturale e non un atto divino e che quindi gli appartiene e può disporne.
    Entrambe le concezioni sono profondamente radicate nella nazione e, per la pacifica convivenza dei cittadini, non è possibile che l’ una prevalga sull’altra.

    E’ auspicabile che entrambe abbiano la possibilità di convivere ed esplicarsi secondo le convinzioni di ciascuno, lasciando l’individuo libero di scegliere.
    Ciò eviterebbe scontri e tensioni tra le due convinzioni che in uno stato laico, cioè uno stato che deve avere nelle sue regole la convivenza di tutte le credenze individuali, ove non danneggino l’ordine sociale, non hanno ragione di esistere ove una parte non insista per prevaricare l’altra.
    Ma ciò fa sorgere una serie di problemi: chi, dove e come eseguirà una volontà di eutanasia; come renderlo tecnicamente non imputabile di omicidio.
    Esamineremo ciò che in proposito è stabilito nel resto del mondo, per farne esperienza, prima di formarci una convinzione.




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    00 20/02/2009 22:32
    Le legislazioni sull'eutanasia in vari Paesi del mondo.


    Circa il chi, il come ed il dove vi invitiamo a leggere, e ne vale la pena come esempio di ottimo legiferare, la legge vigente in Belgio sulla eutanasia , una legge chiara, precisa e ben articolata.
    Per conoscere che accade nel mondo in materia qui appresso troverete moltissime notizie. Italia

    L’attività parlamentare in materia inizia già nel 1984 il anno in cui il deputato Loris Fortuna presentò un primo progetto di legge al fine di disciplinare l'interruzione delle terapie ai malati terminali.
    Parecchi progetti sono stati depositati da allora in parlamento ancora in fase di esame e discussione

    Come abbiamo già sostenuto nelle parti 1 e 2, in Italia, l'eutanasia attiva, è assimilabile, in generale, all'omicidio volontario (art. 575 c.p.). In caso di consenso del malato si configura la fattispecie prevista dall'art. 579 c.p. (Omicidio del consenziente), punito con reclusione da 6 a 15 anni. Anche il suicidio assistito è un reato, giusta art. 580 c.p. (Istigazione o aiuto al suicidio).
    Non è da considerare eutanasia ma esercizio di un diritto il caso di chi rifiuta le cure anche se iniziate purchè l’operatore sanitario o chiunque altro si limiti ad accompagnare il malato verso la morte naturale, senza accelerarla, limitandosi a assicurare al paziente quelle provvidenze atte ad alleviare il dolore che l’aggravarsi del male potrà portare.

    . -Nel resto d’Europa


    Austria. Esisteva una legge permissiva sull'eutanasia, ma fu abrogata nel 1977.
    Belgio. Dal 16 maggio 2002 è in vigore una legge che disciplina l'eutanasia.
    Danimarca. Le cosiddette "direttive anticipate" hanno valore legale. I parenti del malato possono autorizzare l'interruzione delle cure.

    Francia. Se solo dal 1995 il Codice di deontologia medica riconosce il diritto del malato di rifiutare un trattamento, sono le leggi Kouchner del 9 Giugno del 1999 e del 4 marzo 2002 a segnare una rupture nel trattamento della fine della vita e del rispetto per la volontà del paziente. Bisogna, infatti, tenere a mente che la fine della vita era in passato un fatto strettamente medico, che non teneva conto della volontà del paziente. Una volta entrato nell'ospedale, il paziente perdeva ogni potere su se stesso, il medico era onnisciente, onnipotente e il paziente ridotto a una larva. Le due leggi Kouchner hanno, dunque, formulato per la prima volta l'accesso alle cure palliative aperto a tutti; finalmente sono stati abbozzati i primi diritti del malato. Siamo, però, ancora lontani dalla legalizzazione dell'eutanasia.

    Nell'ottobre del 2003, il Presidente dell'Assemblea Nazionale Jean-Louis Debré, attuale Presidente del Consiglio Costituzionale, ha creato una commissione sulla fine della vita; il 30 giugno 2004 questa commissione presentava le conclusioni dei lavori, che hanno portato alla legge Leonetti del 22 aprile 2005, quella che viene definita "il lasciar morire, senza far morire".
    A due anni dal varo della legge, numerosi medici e membri del personale sanitario ancora non la conoscono e perseverano nell'illegalità con l'accanimento terapeutico. La Francia è dunque lontana dall'avere una legislazione liberale come l'Olanda, il Belgio, la Svizzera e i Francesi sono ancora lontani dal pieno godimento della loro "ultima libertà".

    Germania. Il suicidio assistito non è reato, purché il malato sia capace di intendere e di volere e ne faccia esplicita richiesta.
    Lussemburgo. Il 19 febbraio 2008 il parlamento del Granducato di Lussemburgo ha approvato una proposta di legge che prevede l'eliminazione delle sanzioni penali contro i medici che mettono fine, su richiesta, alla vita dei malati. In particolare, il provvedimento prevede che l'eutanasia venga autorizzata per i malati terminali e coloro che soffrono di malattie incurabili, solo su richiesta ripetuta e col consenso di due medici e una commissione di esperti. A questa data il Lussemburgo si colloca terzo, dopo Paesi Bassi e Belgio, ad aver legalizzato l'eutanasia.

    Paesi Bassi. Dal 1994 l'eutanasia cessò di essere perseguita penalmente, pur rimanendo un reato. Nel 2000 i Paesi Bassi divennero il primo Paese al mondo a dotarsi di una legge che regolamentava l'eutanasia e dal 1°aprile 2002 la legge è in vigore.
    Regno Unito. L'aiuto al suicidio è perseguito a norma del Suicide Act del 1961, anche se sul piano giurisprudenziale e giurisdizionale vi sono aperture consistenti all'eutanasia passiva. È attualmente in discussione alla Camera dei Comuni l'Assisted Dying for the Terminally Ill Bill (Legge sulla morte assistita per malati terminali), che permetterebbe una forma di suicidio assistito simile a quella prevista dallo statunitense Oregon Death with Dignity Act del 1997.

    Spagna.
    Il governo spagnolo ha intenzione di proporre una legge su eutanasia e suicidio assistito, come annuncia il ministro della sanità Bernat Soria
    Svezia. L'eutanasia non è perseguita penalmente.

    Svizzera. È previsto il suicidio assistito. Viene praticato al di fuori delle istituzioni mediche statali dall'associazione Dignitas, che accetta le richieste indipendentemente dalla nazionalità del richiedente. In Italia le informazioni sull'attività svolta dall'associazione Dignitas sono fornite dall'associazione Exit Italia[30].

    -Nel resto del mondo

    Australia.
    In alcuni Stati le cosiddette "direttive anticipate" hanno valore legale. I Territori del Nord legalizzarono (1996) l'eutanasia attiva volontaria, ma il parlamento federale annullò tale provvedimento nel 1998.
    Canada. Negli Stati di Manitoba e Ontario le direttive anticipate hanno valore legale.
    Cina Una legge del 1998 autorizza gli ospedali a praticare l'eutanasia ai malati terminali.
    Colombia. Non esiste una legge specifica sull'eutanasia. Tuttavia, in seguito a un pronunciamento della Corte Costituzionale, la pratica è permessa.
    Islam. No all’eutanasia, no al testamento biologico vincolante, sì all’uso dei progressi scientifici e tecnologici per allungare la vita e mai per accelerare la morte.

    E’ Samir Khaldij, imam della moschea di Centocelle a Roma, a spiegare meglio il concetto di suicidio secondo l’Islam: «Per noi musulmani la sofferenza è una purificazione dai peccati commessi nella vita. Per questo non è ammesso darsi la morte per evitare le sofferenze. Diversa cosa è il martirio, che non è considerato suicidio, perché in quel caso si dà la vita per una causa, per gli altri».
    Le fatwe, i documenti giuridico-religiosi o quelli dei comitati di bioetica islamica o i codici deontologici dei medici musulmani, sono troppo diversi tra loro per poterli conciliare. In Pakistan, ad esempio, il codice deontologico dice che sono inutili gli interventi medici quando ormai il paziente ha perso coscienza ed è in uno stato vegetativo persistente. Allo stesso modo si è espressa l’Organizzazione islamica per le scienze mediche nel 1999 e l’Accademia del Diritto musulmano di Gedda. Secondo alcuni documenti ufficiali di grandi accademie, sui pazienti allo stato terminale vanno mantenute soltanto alcune terapie: l’idratazione e la nutrizione artificiale, e la cura del dolore.


    Israele.
    Un congegno a timer sara' impiegato per interrompere definitivamente la terapia di sostentamento vitale su pazienti con malattie terminali. L'utilizzo di questi meccanismi per praticare l'eutanasia permette di non oltraggiare i dettami della religione ebraica, tra cui quello che proibisce di togliere la vita ad un altro essere umano. Un timer avvertira' il paziente con 12 ore di anticipo prima di effettuare automaticamente lo spegnimento del respiratore e quindi causare la morte. La legge che permette l'eutanasia “meccanica” approvata e' stata nel Knesset con 22 voti favorevoli e 3 contrari, ed entrera' in vigore quest'anno. Il testo della legge e' il frutto del lavoro di una commissione di 58 membri fra medici, filosofi, e autorita' religiose. Come spiega un portavoce del parlamento, "Il problema era che la legge ebraica vieta di uccidere, ma se lo fa un apparecchio e' accettabile". Soddisfatto il ministro della Salute Danny Naveh, che ha definito questa legge una delle piu' importanti che il Knesset abbia mai passato, in quanto "rappresenta un valore morale altissimo per i malati terminali e le loro famiglie".
    Stati Uniti d'America. La normativa varia a seconda degli Stati. Le direttive anticipate hanno generalmente valore legale. Nello Stato dell'Oregon è possibile, da parte del malato, richiedere farmaci letali. Una regolamentazione specifica di tale materia è tuttavia bloccata per opposizione di un tribunale federale.
    (notizie prese in parte da Wikipedia).

    www.resistenzalaica.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1547&...



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