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DICO io..

Ultimo Aggiornamento: 13/05/2007 21:02
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09/02/2007 10:52
 
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finalmente,un pò di pacs [SM=x789056]


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Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza

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QUESTA E' LA BOZZA DELLO STATUTO SUI DIRITTI E DOVERI DELLE PERSONE CONVIVENTI
I DICO


(DICO) (Bozza del provvedimento)
Art. 1

(Ambito e modalità di applicazione)

1. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il secondo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti dalla presente legge.

2. La convivenza di cui al comma 1 è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4, 13, comma 1 lettera b), 21 e 33 del decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223, secondo le modalità stabilite nel medesimo decreto per l'iscrizione, il mutamento o la cancellazione. E' fatta salva la prova contraria sulla sussistenza degli elementi di cui al comma 1 e delle cause di esclusione di cui all'articolo 2. chiunque ne abbia interesse può fornire la prova che la convivenza è iniziata successivamente o è terminata in data diversa rispetto alle risultanze anagrafiche.

3. relativamente alla convivenza di cui al comma 1, qualora la dichiarazione all'ufficio anagrafe di cui all'articolo 13 comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223, non sia resa contestualmente da entrambi i conviventi, il convivente che l'ha resa ha l'onere di darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altro convivente; la mancata comunicazione preclude la possibilità di utilizzare le risultanze anagrafiche a fini probatori ai sensi della presente legge.

4. L'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dalla presente legge presuppone l'attualità della convivenza.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'anagrafe degli italiani residenti all'estero.

6. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono definiti "conviventi".

Art.2

(Esclusioni)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle persone:

a) delle quali l'una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra o sulla persona con la quale l'altra conviveva ai sensi dell'art. 1, comma 1, ovvero sulla base di analoga disciplina prevista da altri ordinamenti;

b) delle quali l'una sia stata rinviata a giudizio, ovvero sottoposta a misura cautelare, per i reati di cui alla lettera a);

c) legate da rapporti contrattuali, anche lavoratori, che comportino necessariamente l'abitare in comune.

Art. 3

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di beneficiare delle disposizioni della presente legge, chiede l'iscrizione anagrafica in assenza di coabitazione ovvero dichiara falsamente di essere convivente ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 3000 a euro 10000.

2. La falsa dichiarazione di cui al comma 1 produce la nullità degli atti conseguiti; i pagamenti eseguiti sono ripetibili ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile.

Art. 4

(Assistenza per malattia o ricovero)

1. Le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private disciplinano le modalità di esercizio del diritto di accesso del convivente per fini di visita e di assistenza nel caso di malattia o ricovero dell'altro convivente.

Art. 5

(Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)

1. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante:

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, al fine di concorrere alle decisioni in materia di salute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti:

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

2. La designazione è effettuata mediante atto scritto e autografo; in caso di impossibilità a redigerlo, viene formato un processo verbale alla presenza di tre testimoni, che lo sottoscrivono.

Art. 6

(Permesso di soggiorno)

1. allo straniero o all'apolide convivente con un cittadino italiano si applicano ai fini della concessione del permesso di soggiorno, le medesime regole previste per lo straniero o l'apolide convivente con un cittadino comunitario ai sensi dell'ordinamento del cittadino medesimo (in fase di rielaborazione).

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, rileva e può essere oggetto di prova esclusivamente la presenza del cittadino straniero o apolide sul territorio nazionale conforme alla normativa interna in materia di soggiorno.

Art. 7

(Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano tengono conto della convivenza di cui all'articolo 1 ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

Art. 8

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di uno dei conviventi che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altro convivente può succedergli nel contratto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni ovvero vi siano figli comuni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione.

Art. 9

(Agevolazioni e tutela in materie di lavoro)

1. La legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti e le assegnazioni di sede dei conviventi dipendenti pubblici e privati al fine di agevolare il mantenimento della comune residenza, prevedendo tra i requisiti per l'accesso al beneficio una durata almeno triennale della convivenza.

2. Il convivente che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altro convivente può chiedere, salvo che l'attività medesima si basi su di un diverso rapporto, il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa, in proporzione dell'apporto finito.

Art. 10

(Trattamenti previdenziali e pensionistici)

1. In sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica, la legge disciplina i trattamenti da attribuire al convivente, stabilendo un requisito di durata minima della convivenza, commisurando le prestazioni alla durata della medesima e tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali del convivente superstite.

Art. 11

(Diritti successori)

1. Trascorsi nove anni dall'inizio della convivenza, il convivente concorre alla successione legittima dell'altro convivente, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.

2. Il convivente ha diritto a un terzo dell'eredità se alla successione concorre un solo figlio e ad un quarto se concorrono due o piu' figli. In caso di concorso con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri, al convivente è devoluta la metà dell'eredità.

3. In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al convivente si devolvono i due terzi dell'eredità, e in assenza di altri parenti entro il terzo grado in linea collaterale, l'intera eredità.

4. Quando i beni ereditari di un convivente vengono devoluti, per testamento o per legge, all'altro convivente, l'aliquota sul valore complessivo netto dei beni prevista dall'articolo 2, comma 48, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è stabilita nella misura del cinque per cento sul valore complessivo netto eccedente i 100.000 euro.

Art. 12

(Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, purché perdurante da almeno tre anni, con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. L'obbligo di prestare gli alimenti cessa qualora l'avente diritto contragga matrimonio o inizi una nuova convivenza ai sensi dell'art. 1.

Art. 13

(disposizioni transitorie e finali)

1. I conviventi sono titolari dei diritti e degli obblighi previsti da altre disposizioni vigenti per le situazioni di convivenza, salvi in ogni caso i presupposti e le modalità dalle stesse previste.

2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può essere fornita la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella delle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 2. La disposizione di cui al presente comma non ha effetti relativamente ai diritti di cui all'articolo 10 della presente legge.

3. Il termine di cui al comma 2 viene computato escludendo i periodi in cui per uno o per entrambi i conviventi sussistevano i legami di cui all'articolo 1, comma 1, e le cause di esclusione di cui all'articolo 2.

4. In caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili nel matrimonio può essere fornita, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, da parte di ciascuno dei conviventi o, in caso di morte intervenuta di un convivente, da parte del superstite, la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella della iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2, comunque successiva al triennio di separazione calcolato a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale.

5. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalle disposizioni vigenti a favore dell'ex coniuge cessano quando questi risulti convivente ai sensi della presente legge.

6. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalla presente legge cessano qualora uno dei conviventi contragga matrimonio.

Art. 14

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 11, pari ad euro 4 milioni e 600 mila per l'anno 2008 ed euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritta all'U.P.B. dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2007. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Fonte










Nounou
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
Il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce.
Blaise Pascal


09/02/2007 15:14
 
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Art. 14

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 11, pari ad euro 4 milioni e 600 mila per l'anno 2008 ed euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritta all'U.P.B. dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2007. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.




In parole povere: "Voi popolo italiano ignurante e caprone, frugatevi in tasca e dateci i soldi o prenderete anche le botte".

E' questo il significato dell'art. 14!



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15/02/2007 13:23
 
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Dico, appello dei cattolici
E' contro il documento Cei

Un gruppo di intellettuali cattolici, fra cui Giuseppe Alberigo e Alberto Melloni, ha firmato un appello affinche' la conferenza episcopale italiana non intervenga con un documento ufficiale che impegni i politici cattolici a rifiutare il progetto di legge sui diritti di convivenza. Questo documento, secondo i firmatari, sarebbe da considerarsi come un atto "di inaudita gravità".

Il testo comincia con una valutazione di carattere generale: "La chiesa italiana, malgrado sia ricca di tante energie e fermenti, sta subendo un'immeritata involuzione". Quindi il giudizio diventa allarmato e severo circa le intenzioni manifestate nei giorni scorsi dal cardinale Camillo Ruini: "L'annunciato intervento della Presidenza della Conferenza episcopale, che imporrebbe ai parlamentari cattolici di rifiutare il progetto di legge sui 'diritti delle convivenze' e' di inaudita gravita"'. Se questo avvenisse, spiegano gli intellettuali che hanno firmato l'appello, "l'Italia ricadrebbe nella deprecata condizione di conflitto tra la condizione di credente e quella di cittadino. Condizione insorta dopo l'unificazione del paese e il 'non expedit' della S.Sede e superata definitivamente solo con gli accordi concordatari".

Da qui l'appello rivolto ai vescovi: "Denunciamo con dolore, ma con fermezza, questo rischio e supplichiamo i Pastori di prenderne coscienza e di evitare tanta sciagura, che porterebbe la nostra Chiesa e il nostro Paese fuori dalla storia". "Si puo' pensare - si legge ancora nell'appello - che il progetto di legge in discussione non sia ottimale, ma e' anche indispensabile distinguere tra cio' che per i credenti e' obbligo, non solo di coscienza ma anche canonico, e quanto deve essere regolato dallo Stato laico per tutti i cittadini".

Quindi un invito rivolto sia alla Chiesa che ai cattolici impegnati in politica: "Invitiamo la Conferenza episcopale a equilibrare le sue prese di posizione e i parlamentari cattolici a restare fedeli al loro obbligo costituzionale di legislatori per tutti". Fra gli altri hanno sottoscritto l'appello anche Vittorio Bellavista, Ugo Perone, Maria Serenza Piretti, Raniero La Valle Stefano Sciuto, Giuseppe Ruggeri, Ettore Masina

Fonte






Nounou
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11/05/2007 20:38
 
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E’ nei supremi compiti dello Stato far sì che ogni cittadino abbia pari diritti e pari oopportunità. I DICO servono appunto a fare questo, e NON DANNEGGIANO i diritti di nessun’altro!
Chi è contro i DICO lo fa solo per capriccio, per omofobia, o per intolleranza. Nel resto d’Europa questo lo hanno capito, sia a destra che a sinistra, per fortuna.
In Italia cosa aspettiamo a civilizzarci, e a far valere il principio di non-discriminazione?



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12/05/2007 04:45
 
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Re:

Scritto da: (Upuaut) 11/05/2007 20.38
In Italia cosa aspettiamo a civilizzarci, e a far valere il principio di non-discriminazione?



Prevedo un futuro roseo (per noi [SM=g27828] ) con questo Papa. [SM=x789053]

In Svizzera, Austria e Germania viene gia' definito nazista o giu' di li'.
Nel resto d' Europa lo vedono come il fumo negli occhi.

Perfino in Spagna, ex roccaforte N° 2 della CC e' sempre piu' detestato.

In Italia ci sono le radici della CC e una popolazione con certi inculcamenti ormai fortemente (appunto) radicati.
E' piu' dura che altrove, la lotta alle discriminazioni da essa suggerite, dettate e imposte, a seconda dei casi.

Ma ci pensera' lui. [SM=x789049]
Abbiamo fede, in questo Papa. [SM=x789048]
Sta facendo uno splendido lavoro. [SM=x789054]

Ciao
Claudio

[Modificato da Claudio Cava 12/05/2007 4.59]






“Non esiste delitto, inganno, trucco, imbroglio e vizio che non vivano della loro segretezza. Portate alla luce del giorno questi segreti, descriveteli, rendeteli ridicoli agli occhi di tutti e prima o poi la pubblica opinione li getterà via. La sola divulgazione di per sè non è forse sufficiente, ma è l'unico mezzo senza il quale falliscono tutti gli altri”.
Joseph Pulitzer (1847-1911), Fondatore Premio Pulitzer
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12/05/2007 18:31
 
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Ha detto un tale di nome Gesù:


Giovanni 15:18 Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me.
Giovanni 15:19 Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia.
Giovanni 15:20 Ricordatevi della parola che vi ho detto: Un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra.
Giovanni 15:21 Ma tutto questo vi faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato.


....e ancora:

Luca 6:22 Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e v'insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato, a causa del Figlio dell'uomo.
Luca 6:23 Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nei cieli. Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i profeti.




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Diceva Rabbi Yeudà in nome di Rav:"Dodici ore ci sono nel giorno: nelle prime tre il Santo, benedetto sia, si dedica alla Torà; nelle seconde tre giudica tutto il mondo e, quando vede che questo meriterebbe la distruzione, si alza dal trono del Giudizio e si siede su quello della Misericordia...(b'Avodà zarà 3b)
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12/05/2007 18:47
 
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x Maurif
Lo abbiamo capito tutti che sei l'agnello pasquale!!!!!! [SM=x789054] [SM=x789054] [SM=x789054] [SM=x789054] omega [SM=x789053] [SM=x789053] [SM=x789053]



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Se la vita ti sorride,ha una paresi.(Paco D'Alcatraz)

Il sonno della ragione genera mostri. (Goya)

Apocalisse Laica

Querdenker evangelico anticonvenzionale del 1° secolo. "Maiori forsan cum timore sententiam in me fertis quam ego accipiam!" g.b.--In nece renascor integer ./Satis sunt mihi pauci,satis est unus,satis est nullus. Seneca-Ep.VII,11


Vivo fra lo Stato Sovrano della Fica e la Repubblica Popolare del Cazzo
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13/05/2007 21:02
 
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Re:

Scritto da: MauriF 12/05/2007 18.31
Ha detto un tale di nome Gesù:


Giovanni 15:18 Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me.
Giovanni 15:19 Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia.
Giovanni 15:20 Ricordatevi della parola che vi ho detto: Un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra.
Giovanni 15:21 Ma tutto questo vi faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato.





Queste parole calzano a pennello per gli omosessuali tanto odiati dall'ideologia cattolica.




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