Art. 14
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'articolo 11, pari ad euro 4 milioni e 600 mila per l'anno 2008 ed euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritta all'U.P.B. dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2007. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
In parole povere: "Voi popolo italiano ignurante e caprone, frugatevi in tasca e dateci i soldi o prenderete anche le botte".
E' questo il significato dell'art. 14!