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Cominciamo col districarci nella legislazione attuale.

Le norme interessate direttamente o indirettamente, propriamente od impropriamente nella discussine possono essere:
-l’art. 32 della costituzione
-l’art. 580 c.p. quando parla di aiuto al suicidio.
-l’art. 579 c.p. che tratta dell’omicidio del consenziente.

L’art. 32 della costituzione così dispone: “ nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Di fatto non ci sembra che qui si tratti di eutanasia, ma della richiesta del soggetto di non essere sottoposto ad un trattamento sanitario, o di non esservi più sottoposto, se questo era stato iniziato.

A noi sembra chiaro che in quest’ ultimo caso il medico che interrompe il trattamento di seguito alla richiesta del paziente, non può essere imputato di alcun reato poiché deve rispettare il diritto costituzionalmente protetto del paziente di non essere obbligato ad alcun trattamento sanitario, salvo una disposizione di legge che lo imponga.

Una norma del genere non può che essere una norma stabilita nell’interesse della collettività, come ad esempio una norma che imponga una vaccinazione generale per un territorio per una categoria ( neonati, bambini, lavoratori di una certa materia) soggetti ad epidemia o a diffusione della malattia.
Così, ad esempio, quella proposta dall’attuale governo circa alimentazione ed idratazione che per fortuna non è stata approvata non aveva alcun requisito di necessità generale ed pertanto, in mancanza non poteva che essere considerata incostituzionale perché avrebbe violato un diritto costituzionalmente protetto senza la esistenza di un requisito necessario: l’ utilità per la collettività.
Era evidente che la legge era voluta per marcare ed imporre un punto di vista del governo in un caso particolare, il che è singolare per un parlamento.

Rimane naturalmente il dovere del medico, che desiste dal trattamento, di assistere il paziente sino alla sua fine alleviandogli, con la scienza che possiede, il dolore.
A nostro avviso il medico che non desistesse commetterebbe reato per aver violato la volontà del paziente di non essere più curato.
In forza di questa norma costituzionale si vuole regolamentare la manifestazione di volontà espressa dal soggetto oggi per un momento futuro in cui si trovasse nella impossibilità di esprimerla.

Si tratta del cosiddetto testamento biologico visto che allo stato della legislazione nessun valore giuridico è dato ad un manifestazione scritta della volontà anche se espressa in maniera formale, poiché sarà necessario che un tutore, nominato da un giudice, venga da un giudice autorizzato a chiedere per il suo assistito la interruzione o il rifiuto della cura; caso già verificatosi, con le complicazioni che comporta e che abbiamo vissuto.
Ben venga dunque una legge che semplifichi questa fattispecie ed in sostanza il godimento del diritto che la costituzione tutela.

Altra cosa e diversa è l’eutanasia.
Le norme della vigente legislazione che puniscono l’eutanasia sono l’art. 580 e l’art. 579 c.p.
Le norme che nella vigente legislazione puniscono fattispecie che si riconducono a forme di eutanasia sono l’art. 580 e l’art. 579 c.p. Le individueremo bene esaminandole.

L’art. 580 c.p. stabilisce che chiunque agevoli l’esecuzione del suicidio di una persona, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni.
Ciò a prescindere che la morte sia stata una buona morte (eutanasia) o meno.
Commette questo reato chi, conoscendo le intenzioni suicide del soggetto, gli fornisce il veleno, la pistola, anche semplici indicazioni ecc.

"Ai fini dell'applicazione dell’ipotesi prevista dall'art. 579 c.p. (omicidio del consenziente), occorre che colui che provoca la morte si sostituisca all'aspirante suicida, pur se con il consenso di questi, assumendone in proprio l'iniziativa, oltre che sul piano della causazione materiale, anche su quello della generica determinazione volitiva. Il delitto previsto dall'art. 579 c.p. presuppone quindi un consenso della vittima valido, senza riserve, serio, esplicito, non equivoco e attuale (Cass., Sez. I, 13 novembre 1970, n. 1155, TV. 116725; Cass., Sez. I, 7 aprile 1989, n. 2501, TV. 183423; Cass, Sez. 1,27 giugno 1991, n. 8128, TV. 187999; Cass., Sez. 1,6 febbraio 1998, n. 3147, TV. 210190).
Se mancasse tale consenso o non fosse validamente dato sarebbe omicidio.

Nel caso dell’art.580 c.p. chi agisce è direttamente il suicida, nel caso dell’art, 579 c.p. chi agisce non è il consenziente ( cioè chi vuol morire ) ma una diversa persona (anche qui a prescindere che la morte sia una buona morte o meno).
Siamo in un caso di eutanasia, ad esempio, ove il paziente che in forza de suo diritto di rifiutare i trattamenti (art. 32 costituzione) ne avesse ottenuto la sospensione, chiedesse ed ottenesse dalla struttura sanitaria o dal medico o da chiunque altro non solo, ove necessaria la assistenza per l’alleviazione del dolore che la naturale progressione della malattia gli porterà, ma anche una attivazione per accelerare la sua morte.

Alla fine del medio evo era in uso un piccolo spadino detto “misericordia” che veniva usato per finire i cavalieri caduti in battaglia al fine di alleviarne le sofferenze dell’agonia: a loro modo una eutanasia data a chi avrebbe sofferto a lungo prima di morire, concepita quasi come un dovere morale da guerriero a guerriero.
Accadeva che Ulrico, alla fine di una sanguinosa e crudele battaglia, si accorgesse di non avere più al proprio fianco l’amico Ildebrando, e tornasse sul campo per cercarlo tra centinaia di morti e centinaia di feriti, che nessuno poteva curare e che mescolavano i lamenti con i rantoli della morte, e che Ulrico trovasse Ildebrando tra questi agonizzante, che Ildebrando lo chiedesse o no Ulrico sentiva come suo dovere morale finire l’amico e compagno di battaglie per alleviargli le sofferenze; lo stesso comportamento si sarebbe aspettato da Ildebrando se la situazione fosse stata capovolta, lui Ulrico mortalmente ferito ed Ildebrando a cercarlo.
L’atto veniva considerato un atto di misericordia da cui il nome dello spadino.



Adesso che ci siamo perduta la cultura della misericordia, tale atto è solo da considerare “omicidio” od “omicidio del consenziente” se Ildebrando, col suo ultimo filo di voce aveva chiesto ad Ulrico di finirlo “per carità di Dio”.
Se sulla richiesta di sospendere o non avere effettuati trattamenti, non ci sembra possano sorgere questioni, e quindi sulla norma che regolerà il testamento biologico (salvo che sulle modalità), sulla eutanasia i problemi ci sono.
In contrasto sono due concezioni assolutamente differenti:
-quella di chi ritiene che la vita ci è stata donata da un ente supremo e non ne possiamo disporre;
-quella di chi ritiene che la propria vita è un fatto naturale e non un atto divino e che quindi gli appartiene e può disporne.
Entrambe le concezioni sono profondamente radicate nella nazione e, per la pacifica convivenza dei cittadini, non è possibile che l’ una prevalga sull’altra.

E’ auspicabile che entrambe abbiano la possibilità di convivere ed esplicarsi secondo le convinzioni di ciascuno, lasciando l’individuo libero di scegliere.
Ciò eviterebbe scontri e tensioni tra le due convinzioni che in uno stato laico, cioè uno stato che deve avere nelle sue regole la convivenza di tutte le credenze individuali, ove non danneggino l’ordine sociale, non hanno ragione di esistere ove una parte non insista per prevaricare l’altra.
Ma ciò fa sorgere una serie di problemi: chi, dove e come eseguirà una volontà di eutanasia; come renderlo tecnicamente non imputabile di omicidio.
Esamineremo ciò che in proposito è stabilito nel resto del mondo, per farne esperienza, prima di formarci una convinzione.




La cattiva notizia è che Dio non esiste. Quella buona è che non ne hai bisogno.
Apocalisse Laica
Le religioni dividono. L'ateismo unisce


Il sonno della ragione genera mostri (Goya)