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Tosti.....tosto....

Ultimo Aggiornamento: 15/01/2008 09:01
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Criminale discriminazione religiosa

del magistrato Luigi Tosti (*)




(*) Il giudice Luigi Tosti chiede allo Stato Italiano che vengano rimossi dalle aule giudiziarie i simboli religiosi per rispettare il principio supremo di laicità affermato dalla Costituzione Italiana e dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo.



Al Procuratore della Repubblica di Campobasso


Al GIP del Tribunale di Campobasso



N. 6-3781-07 R.G. Mod. 21 Procura Repubblica di Campobasso



Oggetto: Atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M. Dott.ssa Rossana Venditti del 17.12.2007, nonché memoria difensiva, relativi alla denuncia penale per il reato di discriminazione religiosa (art. 3 L. 654/1975) presentata il 22 novembre 2007 da Luigi Tosti contro i Giudici del Tribunale dell’Aquila dott. NOVELLI Giovanni Presidente, dott. CIOFANI Carla, giudice, dott. GRIMALDI Alfonso, giudice. (R.G. 6-3781-07 Mod. 21).



Io sottoscritto Luigi Tosti, presa visione della richiesta di archiviazione in oggetto, stranamente non indicante le generalità delle persone da me denunciate, bensì la sibillina sigla “PE/DE”,

propongo opposizione

contro la stessa per i motivi che seguono e, contestualmente

NOMINO MIO DIFENSORE

l’AVV. DARIO VISCONTI del foro dell’Aquila, Via XX settembre n. 19.

MOTIVI

Premetto e ricordo che il sottoscritto opponente è un cittadino italiano che, almeno stando alla Costituzione Italiana ed alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo, “dovrebbe godere” del DIRITTO INVIOLABILE di NON ESSERE DISCRIMINATO a causa della “razza” o della “confessione religiosa ma che, in virtù della normativa “fascista” e degli altrettanto criminali precetti della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, cioè di quella che -a buon diritto e per pieni meriti storici- è stata giustamente definita come la più grande associazione per delinquere e la più grande banda di falsari che sia mai esistita sulla faccia del pianeta Terra- è stato e viene tuttora DISCRIMINATO perché considerato uno “sporco e perfido ebreo”, responsabile di “Deicidio” ed appartenente a una razza condannata da Dio.

Premetto e ricordo, altresì, che questo “sporco ebreo” è stato grottescamente tratto a giudizio dinanzi al Tribunale dell’Aquila perché vittima di atti di criminale discriminazione razziale-religiosa da parte del Ministro di Giustizia, e cioè perché, dopo aver invano preteso che venissero rimossi i crocifissi (cioè i “vessilli” della più grande Associazione per delinquere della Storia, autrice dei più efferati crimini contro l’umanità, perpetrati e condivisi per circa 2.000 anni, senza soluzione di continuità, da criminali Pontefici e da criminali gerarchi ecclesiastici) o che, in alternativa, venisse autorizzato ad esporre a fianco dei crocifissi le sue menorà ebraiche, si è rifiutato di SEGUITARE a SUBIRE QUESTA PALESE DISCRIMINAZIONE CRIMINALE, cioè di dover tenere le udienze con l’imposizione del crocifisso, grottescamente appellato dalla circolare del ministro di Giustizia fascista come “simbolo venerato, ammonimento di Verità (??) e Giustizia (??)”, e col CONTESTUALE DIVIETO di esporre la menorà ebraica.

Premetto e ricordo che questo “sporco e perfido ebreo” -come “amorevolmente” appellato da Voi Cattolici che appartenete, per “volere Divino”, ad una “Razza Superiore”- si è regolarmente presentato, il 22 novembre 2007, dinanzi al Tribunale penale dell’Aquila, composto dai magistrati sopra indicati, per affrontare -come è diritto di qualsiasi cittadino- il processo intentato a proprio carico.

PRELIMINARMENTE, però, lo sporco ebreo HA PRETESO di ESSERE CONSIDERATO dai TRE GIUDICI come UN ESSERE UMANO, AVENTE gli STESSI DIRITTI e la STESSA DIGNITA’ che lo STATO ITALIANO FASCISTA ATTRIBUISCE agli APPARTENENTI alla “SUPERIORE RAZZA CATTOLICA”: per la precisione lo “sporco e perfido ebreo” HA PRETESO che VENISSERO RIMOSSI I CROCIFISSI o che, IN ALTERNATIVA, VENISSERO ESPOSTI GLI ALTRI PROPRI SIMBOLI RELIGIOSI, in applicazione del principio di EGUAGLIANZA e NON DISCRIMINAZIONE, preannunciando in modo esplicito che avrebbe proposto denuncia penale in caso di mancato accoglimento dell’una o dell’altra delle richieste.

Il suddetto Collegio -presumibilmente formato da giudici Cattolici, stando almeno alle “statistiche” diffuse dalla Chiesa Cattolica e dallo Stato italiano, che appioppano la qualifica di “cattolici” al 98 % della popolazione- ha disatteso la prima richiesta affermando, testualmente, che “il simbolo del crocifisso non può in nessun modo considerarsi come fonte di discriminazione di un cittadino ateo, ovvero professante diversa religione, perché non limita in nessun modo la facoltà in concreto di professare il diverso credo, né viola la dignità dell’essere umano, e non costituisce ostacolo all’imparzialità del giudice che non è condizionato nelle sue decisioni da tale presenza”.

Come vanamente evidenziato nella denuncia sporta il 22.11.2007, però, i tre giudici in questione hanno DELIBERATAMENTE OMESSO DI PRONUNCIARSI SULLA SECONDA ISTANZA, non sapendo evidentemente che cosa “inventarsi” e “a quale santo votarsi” per giustificare perché la menorà ebraica e gli altri simboli religiosi -che parimenti non potevano considerarsi “fonte di discriminazione per i cattolici”- non potevano essere esposti a fianco dell’augusto crocifisso.

Alla luce di questa incontestabile VERITA’ OGGETTIVA è squisitamente assurdo e grottesco che qualcuno possa sostenere che non integri un “COMPORTAMENTO DISCRIMINATORIO” quello di chi consente che SOLO gli IMPUTATI di FEDE CATTOLICA si possano giovare -allorché compaiono nelle aule giudiziarie- della PRESENZA SIMBOLICA del LORO IDOLO, mentre agli IMPUTATI di FEDE EBRAICA o di ALTRA FEDE o CREDO debba essere inibito di giovarsi della medesima presenza simbolica dei loro idoli e/o dei loro simboli ideologici.

La valenza criminale di questa discriminazione è pari a quella di chi consentisse ai cattolici di esibire i propri crocifissi negli ospedali o nei carceri e negasse identico diritto agli appartenenti ad altre fedi religiose.

Ebbene, il P.M. dott.ssa Rossana VENDITTI -presumibilmente anche Lei Cattolica (secondo la statistica) e, quindi, poco incline a rinunciare ai propri privilegi e a valutare le “discriminazioni” che non la toccano- ha chiesto la sollecita archiviazione della denuncia dello “sporco ebreo”, senza espletare alcuna attività istruttoria, con una motivazione del tutto apodittica e di tredici parole, e cioè perché “non si rinviene natura discriminatoria, a carattere religioso, nei fatti denunciati il 22.11.2007”.

Questa “motivazione” lascia a dir poco interdetti, perché è grottesco che l’autorità giudiziaria italiana si faccia paladina di patenti atti di criminale discriminazione religiosa, perpetrati addirittura da organi istituzionali dello Stato, senza fornire la radice cubica di mezza sillaba di motivazione sul “perché mai gli imputati Cattolici debbano usufruire del privilegio di marcare le aule di giustizia col loro idolo divino, usufruendo quindi del “conforto” e del “supporto” del loro DIO durante l’intero dibattimento, mentre agli imputati ebrei o di altra fede o credo sia precluso il pari diritto e la pari opportunità, cioè quella di esporre pubblicamente, sulle pareti delle aule, i LORO IDOLI, usufruendo durante i processi del medesimo “conforto” e del medesimo “supporto”: CI VUOLE SOLTANTO UNA NOTEVOLE DOSE DI MALA FEDE per sostenere che non ricorra, nel caso di specie, una PATENTE e CRIMINALE DISCRIMINAZIONE RELIGIOSA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

La stessa notevole dose di malafede che ha portato l’attuale Guardasigilli Mastella ad affermare, in risposta ad esplicita question time dell’On.le Turco, che il crocifisso merita di essere esposto in base ad una semplice circolare, peraltro dell’era fascista, mentre la menorà ebraica non lo merita perché -si badi bene- occorrerebbe all’uopo una.... LEGGE del Parlamento!!!!!!!!!!!!!

In ogni caso, la prova oggettiva della mala fede del Collegio aquilano risiede in queste DUE circostante di fatto, in ordine alle quali si chiede supplemento di indagine:

1°) la prima circostanza -lo ribadisco- è nel fatto che il Collegio ha deliberatamente OMESSO di pronunciarsi sulla mia seconda istanza, e questo perché non era in grado di fornire una giustificazione plausibile della denunciata DISCRIMINAZIONE, e cioè del motivo per il quale agli imputati cattolici è accordato il privilegio di godere della presenza e del conforto del loro simbolo, mentre agli sporchi ebrei sia invece negato lo stesso diritto e la stessa opportunità: l’opponente chiede dunque che il GIP ordini l’acquisizione di copia dell’ordinanza collegiale, per far constatare questa intenzionale omissione dei tre giudici, sintomo univoco di perfetta MALA FEDE;

2°) la seconda circostanza fattuale risiede nel fatto che durante l’esposizione orale da parte del dr. Tosti delle sue due richieste il Presidente del Collegio, dott. Novelli Giovanni, ha interrotto l’imputato affermando che l’autorizzazione ad esporre altri simboli non era di pertinenza del tribunale ma del Ministro, in tal modo anticipando le motivazioni di diniego: il dr. Tosti, tuttavia, ha immediatamente replicato al Presidente del Collegio, rappresentando che egli reclamava il RISPETTO DELLA PROPRIA DIGNITA’ e DEL PROPRIO DIRITTO ALLA NON DISCRIMINAZIONE e che, dunque, era semmai onere del Tribunale aquilano attivarsi presso il Ministro di Giustizia affinché venisse RIPRISTINATA LA SITUAZIONE DI LEGALITA’, e cioè venisse rimossa la situazione di PALESE DISCRIMINAZIONE RELIGIOSA AI SUOI DANNI.

Nel supportare questa replica, l’imputato Tosti Luigi rappresentava ai tre giudici che in un caso del tutto analogo, deciso dalla Cassazione penale con sent. n. 3376/2001, era stato censurato il comportamento di un Tribunale che aveva processato in contumacia un imputato, portatore di handicap, che aveva rappresentato la sua impossibilità a presenziare al dibattimento a causa del mancato abbattimento delle barriere architettoniche nel palazzo di giustizia: in quel caso, infatti, la Corte Suprema aveva stabilito che i cittadini handicappati avevano il sacrosanto diritto al rispetto dei propri DIRITTI all’EGUAGLIANZA ed al rispetto della “DIGNITA’” e che l’OBBLIGO di ATTIVARSI, per far sì che venissero abbattute le barriere architettoniche, incombeva sulle autorità pubbliche -cioè giudici e sindaci- e non, grottescamente, sui cittadini titolari di tali DIRITTI. Concludeva, pertanto, affermando che ANCHE sui tre giudici aquilani incombeva l’obbligo di attivarsi presso il Ministro per chiedere la rimozione dei crocifissi o l’aggiunta di altri simboli perché, in caso contrario, si sarebbe concretizzato un criminale atto di discriminazione religiosa ai suoi danni.

Ebbene, i tre giudici aquilani, resisi conto dell’inconsistenza della tesi prospettata dal presidente dott. Novelli, hanno deliberatamente OMESSO di decidere la questione prospettata dallo scrivente, non sapendo che cosa inventarsi per rigettarla.

Questo comportamento omissivo -di cui si chiede l’accertamento attraverso altro supplemento di indagine, cioè con l’acquisizione del verbale d’udienza in forma fonica e trascrizionale- è stato dunque posto in essere allo scopo di perpetuare una situazione di CRIMINALE DISCRIMINAZIONE RELIGIOSA, e cioè per negare all’imputato ebreo il rispetto dei suoi DIRITTI di EGUAGLIANZA e NON DISCRIMINAZIONE in CAMPO RELIGIOSO: i tre giudici, infatti, erano stati messi in guardia sull’obbligo di attivarsi per far sì che venissero rispettati i DIRITTI all’EGUAGLIANZA e di PARI DIGNITA’ dell’imputato, ma nulla hanno fatto e, anzi, HANNO OMESSO di DELIBERARE su questa richiesta che, se esaudita, avrebbe eliminato qualsiasi discriminazione di stampo criminale ai suoi danni.

Gravissima è la circostanza che i tre giudici abbiano perpetrato questa OMISSIONE solo e soltanto PERCHE’ NON ERANO IN GRADO DI FORNIRE UNA GIUSTIFICAZIONE, LOGICA e/o GIURIDICA, DI COTANTO “RAZZISMO RELIGIOSO”.

E, in effetti, la motivazione che è stata addotta dal Collegio per affermare la “non discriminatorietà” della presenza del crocifisso sopra la loro testa è una motivazione che valeva e che vale -con tutta evidenza- anche per la menorah ebraica ed “anche” per tutti gli altri simboli religiosi: “anche” la menorà, infatti, “è un simbolo che non può in nessun modo considerarsi come fonte di discriminazione di un cittadino ateo, ovvero professante diversa religione, perché non limita in nessun modo la facoltà in concreto di professare il diverso credo, né viola la dignità dell’essere umano, e non costituisce ostacolo all’imparzialità del giudice che non è condizionato nelle sue decisioni da tale presenza”.

E allora bisogna essere franchi: “Voi Cattolici” non potete seguitare a sperare di “fare i furbi” impunemente o, meglio, a credere di essere furbi perché, in realtà, siete ed avete concretamente dimostrato di essere, nei secoli, solo dei “razzisti” arroganti. Le motivazioni che sono state “furbescamente” quanto arrogantemente inventate -in varie sedi giudiziarie- per supportare la “legittimità” dell’ostensione del “Vostro” Idolo, valgono infatti -con ogni evidenza- anche per tutti gli altri idoli!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Concludendo,

c h i e d o

1°) la prosecuzione delle indagini attraverso l’acquisizione del decreto, pronunciato dal Collegio penale il 22.11.2007, col quale è stata respinta la richiesta di rimozione dei crocifissi ma si è omesso di deliberare sulla richiesta di autorizzazione ad esporre a fianco del crocifisso altri simboli religiosi, nonché della registrazione fonica e/o della trascrizione del verbale d’udienza nella parte relativa all’esposizione della questione preliminare da parte dell’imputato Tosti Luigi, che aveva chiesto ed ottenuto la parola;

2°) la reiezione, in ogni caso, della richiesta di archiviazione con conseguente formulazione a carico dei tre magistrati sopra indicati del seguente capo d'imputazione:



“per avere, pur non esistendo alcun impedimento di legge e/o di fatto, intenzionalmente omesso di deliberare sulla richiesta dell’imputato Luigi Tosti di esporre, a fianco del crocifisso, la sua menorah ebraica e gli altri suoi simboli religiosi o, comunque, per aver omesso di attivarsi presso il Ministro di Giustizia per ottenere la rimozione dei crocifissi o, in subordine, l’autorizzazione dell’imputato ad esporre i suoi simboli a fianco del crocifisso, così ponendo in essere o, comunque, così cooperando e concorrendo col Ministro di Giustizia nel porre in essere comportamenti di discriminazione religiosa ai danni dell’imputato Luigi Tosti, al quale è stato imposto il simbolo religioso dei cattolici ed è stato contestualmente negato di usufruire dello stesso diritto e, dunque, della stessa opportunità di godere, durante la celebrazione del processo, del conforto morale e religioso indotto dalla presenza dei propri simboli religiosi”

Rimini, 11 gennaio 2008



Luigi Tosti

tosti.luigi@yahoo.it

mobile 3384130312




P.S.: Mi preme far sapere che non sono un idiota e che, “conoscendo bene i miei polli” -cioè i Cattolici- so perfettamente che il loro ostinato ostracismo avverso il riconoscimento del diritto di eguaglianza, che pur compete alle “altre” religioni e/o credo, poggia sul fatto che affiancare al crocifisso altri simboli significherebbe non solo “turbare” la “sensibilità” dei razzisti cattolici, ma anche creare un’imbarazzo e un’enorme curiosità nell’opinione pubblica, anche estera: a quel punto, infatti, anche i marziani approderebbero presso i Tribunali italiani per ammirare le ridicole esposizioni di idoli.


Luigi Tosti




«Vaticano: Cessata attività per mancanza di imbecilli.

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Ennio Montesi





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Luigi Tosti, Lettera a un cattolico anonimo



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