sentenza critica-umoristica
L'articolo 21 della Costituzione Italiana del 1947 tutela libertà di espressione del pensiero a mezzo della parola, dello scritto e di ogni altro mezzo di diffusione. Nell'ampio concetto di espressione del pensiero tutelato dal art. 21 vanno racchiuse la libera manifestazione di idee, di pensieri, di opinioni e anche di informazioni o notizie, cioè di cronaca e informazione attraverso i media.
La libertà di informazione, anche se costituzionalmente tutelata, può tuttavia confliggere con altri valori tutelati dalla nostra carta fondamentale.
L'unico limite esplicito alla libertà di diffondere notizie citato dall'art. 21 è quello del buon costume, ma si può desumere dalla Costituzione (art. 2 e 3) che numerosi altri valori di rilevanza costituzionale possono porre dei limiti al diritto di cronaca.
Tra i conflitti più frequenti vi è quello tra il diritto ad informare e i diritti della personalità, quali quelli all'onore o alla riservatezza. Tale scontro tra valori costituzionalmente tutelati si sostanzia frequentemente nel reato diffamazione (articolo 595 del Codice Penale).
Per evitare l'incorrere nella fattispecie di cui all'art. 595 del codice penale (nell'aggravante a mezzo stampa) il "xxxx"
dovrebbe astenerti dall'offendere la reputazione dei NON PRESENTI
"BANNATI" salva la giustificazione data dalla concorrenza delle tre seguenti condizioni:
1-utilità sociale dell'informazione;
2-verità (oggettiva o anche solo putativa, perchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca);
3-forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè tale da non oltrepassare lo scopo informativo, improntato a serena obbiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio.
Vista che nessuna delle 3 condizione è atta a giustificare tale comportamento,
la corte condanna il "xxxx" alla rimozione immediata dei post incriminati, di cui , uno - comicamente nascosto
l'altro, ancora ben visibile e accessibile a TUTTI , (ANONIMI e non, iscritti o meno a FFZ)
Oltremodo Ingiustificabile la difesa del "xxxx" in riferimento al punto
3, visto che in altre forme ben più tollerabili,
poteva informare i suoi richiedenti, invitandoli, (senza alcun commento)......... ad utilizzare il pulsante, cerca.
[Modificato da ReteLibera 03/10/2008 14:23]